Art. 16
Modifiche del disciplinare
In vigore dal 14 dic 2006
Modifiche del disciplinare
1. La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare è redatta in conformità dell’allegato VI del presente regolamento.
2. Nel caso di una domanda di approvazione di modifiche del disciplinare ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006:
a)
le informazioni richieste ai sensi dell’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 comprendono la domanda debitamente compilata di cui al paragrafo 1 e la dichiarazione di cui all’, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento;
b)
le informazioni richieste ai sensi dell’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006 comprendono la domanda debitamente compilata di cui al paragrafo 1 e la modifica del disciplinare proposta;
c)
le informazioni da pubblicare a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono il documento debitamente completato redatto conformemente all’allegato VI del presente regolamento.
3. Nel caso di modifiche di cui all’, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 510/2006 approvate dalla Commissione, quest’ultima rende pubblica la modifica del disciplinare.
4. Per poter essere considerata minore una modifica non deve:
a)
riferirsi alle caratteristiche essenziali del prodotto;
b)
alterare il legame;
c)
includere una modifica della denominazione, o di una parte della denominazione, del prodotto;
d)
riguardare la zona geografica delimitata;
e)
rappresentare un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o alle sue materie prime.
5. Quando decide di approvare una modifica del disciplinare che comporta anche un cambiamento delle informazioni annotate nel Registro di cui all’ del presente regolamento, la Commissione cancella i dati originali dal Registro e vi annota i nuovi dati con effetto a decorrere dall’entrata in vigore della suddetta decisione.
6. Le informazioni vengono presentate alla Commissione, in applicazione del presente articolo, in forma cartacea e in forma elettronica. La data di presentazione di una domanda di modifica alla Commissione è la data alla quale la domanda viene iscritta nel registro centrale della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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