Art. 6
In vigore dal 11 dic 2006
Le autorizzazioni d'importazione sono rilasciate dalle autorità nazionali in conformità all’, senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui egli è stabilito nella Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1818:oj#art-6