Art. 9

In vigore dal 11 dic 2006
1.   I moduli utilizzati dalle autorità nazionali per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui agli -7 sono conformi al modello di autorizzazione d'importazione che figura nell'allegato III. 2.   I moduli delle autorizzazioni d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Le autorità nazionali possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi. 3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare numero 1, che costituisce l’autorizzazione d'importazione propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento da parte dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. 5.   Al momento del rilascio, le autorizzazioni d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità nazionali. Il numero dell'autorizzazione d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'. 6.   Le autorizzazioni d'importazione e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati. 7.   Le sigle delle autorità nazionali emittenti e degli uffici doganali o delle competenti autorità amministrative vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi nazionali emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sull'autorizzazione d'importazione. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo nazionale di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni. 8.   Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle autorizzazioni d’importazione o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti degli Stati membri possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 dell’autorizzazione o del suo estratto. Le autorità competenti degli Stati membri appongono il timbro in modo che esso figuri per metà sull’autorizzazione o sul suo estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente. 9.   In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle autorizzazioni d’importazione o dei loro estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali. 10.   Le autorizzazioni rilasciate o i loro estratti, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici delle autorizzazioni rilasciate o dei loro estratti, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità competenti di tali Stati membri. Le autorizzazioni d'importazione rilasciate conformemente al presente regolamento o i loro estratti sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità europea.
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