Art. 7
In vigore dal 11 dic 2006
1. Le autorità nazionali avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi sono automaticamente trasferiti, quanto prima, nei quantitativi non utilizzati del quantitativo massimo.
2. Le autorità nazionali notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nel caso in cui l'esportatore o l'importatore recedano dal contratto corrispondente. Tuttavia, qualora l'importatore notifichi alla Commissione o alle autorità nazionali la soluzione del contratto dopo che quantitativi del prodotto considerato, stabiliti nel contratto, siano stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati sul quantitativo massimo per l'anno in cui la dichiarazione o la domanda di autorizzazione d'importazione sono state presentate alle autorità nazionali.
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