Art. 3
In vigore dal 11 dic 2006
1. Sono autorizzati a presentare una domanda di autorizzazione d'importazione o una dichiarazione solo gli importatori. Le domande o le dichiarazioni possono essere inoltrate alle autorità nazionali di ciascuno Stato membro, elencate nell'allegato I. Le quantità richieste nelle singole domande non possono eccedere i quantitativi stabiliti nel contratto corrispondente.
2. La dichiarazione dell’importatore o la sua domanda di autorizzazione d’importazione contengono quanto meno le informazioni di cui all'allegato II.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione d'importazione, l'importatore presenta l'originale del contratto al momento della presentazione della dichiarazione o della domanda di autorizzazione d'importazione alle autorità nazionali.
4. Le autorità nazionali respingono le dichiarazioni degli importatori o le domande di autorizzazione d'importazione che non sono presentate in conformità al presente regolamento.
Storico versioni
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