Art. 2

In vigore dal 11 dic 2006
Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «contratto»: il contratto approvato e firmato dall'esportatore e dall'importatore; 2) «esportatore»: l'operatore economico che abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile in Bielorussia; 3) «autorizzazione d'importazione»: l'autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali per l'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto considerato in conformità al presente regolamento; 4) «importatore»: qualsiasi operatore economico che espleta, direttamente o per il tramite di un rappresentante che agisce in suo nome, le formalità relative all’immissione in libera pratica del prodotto considerato; 5) «autorità nazionali»: le autorità degli Stati membri competenti per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione a norma del presente regolamento, elencate nell'allegato I; 6) «prodotto considerato»: il cloruro di potassio originario della Bielorussia, di cui ai codici NC 3104 20 50 e 3104 20 90 (codici TARIC 3104 20 50 10, 3104 20 50 90 e 3104 20 90 00).
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1818 — Testo vigente | Portale Normativo