Art. 4
In vigore dal 11 dic 2006
1. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento il quantitativo massimo globale per il prodotto considerato, le autorità nazionali rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro il quantitativo massimo previsto per il prodotto considerato.
2. Le importazioni autorizzate vengono imputate sul quantitativo massimo stabilito per l'anno in cui è stata presentata domanda di autorizzazione d'importazione alle autorità nazionali.
3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, prima di rilasciare le autorizzazioni d’importazione le autorità nazionali notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d’importazione, corredate dal contratto, da esse ricevute. In risposta, la Commissione conferma se i quantitativi richiesti sono disponibili per l’immissione in libera pratica nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche delle autorità nazionali (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).
4. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il codice TARIC corrispondente, i quantitativi da importare, il numero del contratto, il valore CIF o DAF (applicabile e definito in Incoterms 2000) del prodotto considerato alla frontiera comunitaria per ogni codice TARIC e l'anno pertinente del quantitativo massimo.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 3 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
Storico versioni
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