Art. 5

In vigore dal 11 dic 2006
1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il quantitativo massimo in questione, le autorità nazionali rilasciano un’autorizzazione d’importazione entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale del contratto corrispondente. Le autorizzazioni d’importazione vengono rilasciate dalle autorità nazionali di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato come paese di destinazione nel contratto a condizione che la Commissione abbia confermato che il quantitativo richiesto è disponibile entro il quantitativo massimo corrispondente. 2.   Le autorizzazioni d'importazione sono redatte secondo il modello di cui all'allegato III. 3.   Le autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità nazionali sono valide tre mesi. Se la data di presentazione di una domanda di autorizzazione d'importazione o di una dichiarazione dell'importatore è successiva al 1o ottobre, la validità dell'autorizzazione d'importazione rilasciata sulla base di tale dichiarazione o domanda scade il 31 dicembre dello stesso anno. 4.   Le quantità per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione d'importazione non superano i quantitativi indicati nel contratto sulla cui base tale autorizzazione è stata rilasciata. 5.   Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione. 6.   Gli obblighi ed i diritti derivanti dalle autorizzazioni d'importazione o dai loro estratti non sono trasferibili. 7.   Le autorizzazioni d'importazione possono essere rilasciate elettronicamente a condizione che gli uffici doganali interessati abbiano accesso a tali documenti attraverso una rete informatica. 8.   Gli importatori rinviano i titoli d'importazione scaduti alle autorità nazionali emittenti entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza e presentano una nuova domanda solo dopo l'importazione dell'87 % del quantitativo previsto nell'autorizzazione d'importazione valida.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1818:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo