Art. 1
In vigore dal 11 dic 2006
1. Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per quanto riguarda il sistema di gestione del massimo quantitativo di cloruro di potassio originario della Bielorussia, secondo quanto previsto nell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1050/2006.
2. Tutti i prodotti immessi in libera pratica nell’ambito del massimo quantitativo di cui al paragrafo 1 sono soggetti alla presentazione di un'autorizzazione d’importazione rilasciata conformemente agli articoli seguenti.
Storico versioni
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