Art. 24

Cumulo delle riduzioni

In vigore dal 7 dic 2006
Cumulo delle riduzioni In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni per la presentazione tardiva delle domande previste dall’ del regolamento (CE) n. 796/2004, quindi le riduzioni previste dagli o 17 del presente regolamento, poi quelle previste dall’ e infine quelle previste dagli .
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