Art. 22

Disposizioni di carattere generale

In vigore dal 7 dic 2006
Disposizioni di carattere generale 1.   Per le riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di accertamento di inadempienze si applicano l’ del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’, punti 2, 2 bis, e da 31 a 36, l’articolo 41 e l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. 2.   Qualora nella gestione delle diverse misure di sostegno a norma dell’, lettera a), punti da i) a v), e dell’, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 intervenga più di un organismo pagatore, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente sottosezione, in particolare per assicurare che sia applicato un unico tasso di riduzione a tutti i pagamenti per i quali il beneficiario ha presentato domanda.
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