Art. 20
Controlli in loco
In vigore dal 7 dic 2006
Controlli in loco
1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l’1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell’, lettera a), punti da i) a v), e dell’, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Si applica il disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.
Storico versioni
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