Art. 36

Rapporti di controllo all’organismo pagatore

In vigore dal 7 dic 2006
Rapporti di controllo all’organismo pagatore 1.   Se i controlli non sono effettuati dall’organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all’organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie. Occorre conservare una pista di controllo sufficiente. Nell’allegato I figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo soddisfacente. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, assumere la forma di un rapporto sintetico. 3.   L’organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli eseguiti da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.
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