Art. 34

Comunicazioni

In vigore dal 7 dic 2006
Comunicazioni Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 luglio di ogni anno e per la prima volta entro il 15 luglio 2008 una relazione sull’esercizio finanziario FEASR precedente, relativa in particolare ai seguenti punti: a) il numero di domande di pagamento per ciascuna misura di sviluppo rurale, l’importo totale controllato e, se del caso, la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli in loco effettuati a norma degli ; b) per il sostegno connesso alla superficie, la superficie complessiva con una ripartizione per singolo regime di aiuto; c) per le misure connesse agli animali, il numero complessivo di capi con una ripartizione per singolo regime di aiuto; d) le risultanze dei controlli effettuati, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli ; e) il numero di controlli ex post effettuati a norma dell’, l’importo delle spese controllate e i risultati dei controlli, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma dell’.
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