Art. 16
Misure connesse alla superficie
In vigore dal 7 dic 2006
Misure connesse alla superficie
1. La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse alla superficie è fissata a norma dell’articolo 50, paragrafi 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 796/2004. Ai fini del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto sono considerate un gruppo di colture.
2. Se la superficie dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di una misura connessa alla superficie supera la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004, l’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma inferiore al 20 % della superficie determinata.
Se l’eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata non è concesso alcun aiuto per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.
3. Se la superficie dichiarata supera la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 di oltre il 30 %, il beneficiario è escluso dall’aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per l’anno civile considerato nell’ambito delle corrispondenti misure.
Se la differenza supera il 50 %, l’agricoltore è inoltre escluso dal beneficio dell’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.
4. In deroga al disposto del paragrafo 2 e del paragrafo 3, primo comma, per i beneficiari stabiliti in Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto dall’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, le riduzioni e le esclusioni da applicare si calcolano a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (6).
5. Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 sono imputabili a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dall’aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per il corrispondente esercizio FEASR per la corrispondente misura connessa alla superficie.
6. L’importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, e al paragrafo 5 è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l’importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.
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