Art. 15

Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici

In vigore dal 7 dic 2006
Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici 1.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri e i metodi di controllo che permettono di controllare i diversi impegni ed obblighi del beneficiario in ottemperanza ai requisiti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (5). 2.   Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco sono eseguiti a norma degli del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, per le misure di cui all’, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio delle tolleranze fissate dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. 3.   Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 796/2004.
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