Art. 30

Controlli ex post

In vigore dal 7 dic 2006
Controlli ex post 1.   Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale. 2.   Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti: a) verificare il rispetto dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005; b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari; c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria. 3.   I controlli ex post coprono ogni anno almeno l’1 % della spesa ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo esercizio FEASR. 4.   I controlli ex post si basano su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.
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