Art. 30
Controlli ex post
In vigore dal 7 dic 2006
Controlli ex post
1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.
2. Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti:
a)
verificare il rispetto dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
b)
verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
c)
garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.
3. I controlli ex post coprono ogni anno almeno l’1 % della spesa ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.
4. I controlli ex post si basano su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.
I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1975:oj#art-30