Art. 28

Contenuto dei controlli in loco

In vigore dal 7 dic 2006
Contenuto dei controlli in loco 1.   Mediante i controlli in loco gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti: a) l’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario; b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l’operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti; c) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell’operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario; d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale. 2.   Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita. 3.   Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono una visita all’operazione o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell’operazione. 4.   Possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo fissate all’, paragrafo 2, soltanto i controlli rispondenti a tutti i requisiti previsti dal presente articolo.
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