Art. 27

Controlli in loco

In vigore dal 7 dic 2006
Controlli in loco 1.   Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base ad un idoneo campione. Tale controlli per quanto possibile sono eseguiti prima del versamento del saldo per un dato progetto. 2.   La spesa controllata rappresenta almeno il 4 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l’intero periodo di programmazione. 3.   Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare: a) dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni; b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari; c) della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure. 4.   I risultati dei controlli in loco devono essere valutati per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive. 5.   I controlli in loco possono essere oggetto di preavviso purché non venga compromesso lo scopo del controllo. Se supera le 48 ore il preavviso dovrà limitarsi allo stretto necessario in funzione della natura della misura e dell’operazione cofinanziate.
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Controlli in loco (Art. 27 Regolamento (UE) 2006/1975) — Testo vigente | Portale Normativo