Art. 26
Controlli amministrativi
In vigore dal 7 dic 2006
Controlli amministrativi
1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:
a)
dell’ammissibilità dell’operazione oggetto della domanda di sostegno;
b)
del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
c)
della conformità dell’operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
d)
della ragionevolezza delle spese proposte, valutata con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte oppure valutata da un comitato di valutazione;
e)
dell’affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.
3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
a)
della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
b)
della realtà della spesa oggetto della domanda;
c)
della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.
4. I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per investimenti di entità minore, o se ritengono che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto o di mancata realizzazione dell’investimento. La suddetta decisione, con i relativi motivi, forma oggetto di registrazione.
5. I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.
6. I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell’ambito dei suddetti controlli si verifica che l’aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.
7. Per quanto riguarda il sostegno relativo ai sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005, per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli organismi pagatori possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Tuttavia devono accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.
Storico versioni
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