Art. 14
Principi generali per i controlli in loco
In vigore dal 7 dic 2006
Principi generali per i controlli in loco
1. I controlli in loco sono ripartiti nel corso dell’anno in base ad un’analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura di sviluppo rurale.
2. Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.
Storico versioni
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