Art. 14

Principi generali per i controlli in loco

In vigore dal 7 dic 2006
Principi generali per i controlli in loco 1.   I controlli in loco sono ripartiti nel corso dell’anno in base ad un’analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura di sviluppo rurale. 2.   Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1975:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo