Art. 12

Controlli in loco

In vigore dal 7 dic 2006
Controlli in loco 1.   Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell’ambito di una o più delle misure contemplate dal presente titolo. Tuttavia, i richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari di cui al primo comma. 2.   Ai controlli in loco previsti dal presente articolo si applica il disposto dell’, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004. 3.   Il campione di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma, è selezionato in base ai criteri fissati dall’ del regolamento (CE) n. 796/2004. 4.   Per misure pluriennali che comportano pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere di dimezzare la percentuale di controlli fissata al paragrafo 1 dopo il quinto anno di pagamento a favore di un beneficiario. I beneficiari per i quali gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente paragrafo non rientrano nel numero complessivo di beneficiari utilizzato per la selezione del campione di cui al paragrafo 1, primo comma.
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