Art. 11

Controlli amministrativi

In vigore dal 7 dic 2006
Controlli amministrativi 1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. 2.   I controlli amministrativi comprendono, se possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l’altro con i dati del sistema integrato. I controlli incrociati riguardano come minimo le particelle e il bestiame oggetto di una misura di sostegno allo scopo di evitare ogni pagamento indebito di aiuti. 3.   È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine. 4.   Le eventuali irregolarità emerse dai controlli incrociati sono monitorate per mezzo di qualunque altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, per mezzo di controlli in loco. 5.   Se del caso, i controlli amministrativi sull’ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1975:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo