Art. 9

Pagamenti

In vigore dal 7 dic 2006
Pagamenti 1.   I pagamenti per misure o insiemi di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente titolo sono effettuati solo dopo che siano stati portati a termine i controlli sui criteri di ammissibilità per tali misure o insiemi di operazioni, come previsto al capitolo II, sezione I. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto del rischio di pagamenti eccessivi, di pagare fino al 70 % dell’aiuto dopo il compimento dei controlli amministrativi previsti all’. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari di una misura o insieme di operazioni. 2.   Ove non sia possibile ultimare prima del pagamento i controlli relativi alla condizionalità, di cui al capitolo II, sezione II, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.
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