Art. 17

Misure connesse agli animali

In vigore dal 7 dic 2006
Misure connesse agli animali 1.   La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell’articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004. 2.   Eventuali riduzioni od esclusioni da applicare in caso di sovradichiarazione del numero di capi bovini o, rispettivamente, ovini e caprini, sono calcolate a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 796/2004. Le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini sono trattate separatamente. 3.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, l’importo risultante dall’esclusione è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l’importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato. 4.   Per le sovradichiarazioni relative ad animali diversi da quelli di cui al paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un idoneo sistema di riduzioni ed esclusioni.
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Misure connesse agli animali (Art. 17 Regolamento (UE) 2006/1975) — Testo vigente | Portale Normativo