Art. 18

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità

In vigore dal 7 dic 2006
Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità 1.   In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell’aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l’aiuto viene ridotto o rifiutato. 2.   Lo Stato membro stabilisce l’importo della riduzione dell’aiuto, in particolare in base alla gravità, all’entità e alla durata dell’inadempienza constatata. La gravità di un’inadempienza dipende, in particolare, dall’entità delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati. L’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dagli affetti dell’inadempienza medesima sull’operazione nel suo insieme. La durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli. 3.   Se l’inadempienza deriva da un’irregolarità commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal beneficio della misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l’esercizio FEASR successivo. 4.   Le riduzioni ed esclusioni previste dal presente articolo si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall’ordinamento nazionale.
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Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità (Art. 18 Regolamento (UE) 2006/1975) — Testo vigente | Portale Normativo