Art. 33

Responsabilità del controllo

In vigore dal 7 dic 2006
Responsabilità del controllo 1.   Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell’articolo 63, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi di cui all’ del presente regolamento possono essere effettuati da gruppi di azione locale nell’ambito di una delega formale. Spetta tuttavia allo Stato membro la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria. 2.   Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale. Tale sistema include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilità e la ripetizione a campione di controlli amministrativi.
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Responsabilità del controllo (Art. 33 Regolamento (UE) 2006/1975) — Testo vigente | Portale Normativo