Art. 21

Selezione del campione di controllo

In vigore dal 7 dic 2006
Selezione del campione di controllo 1.   Per la selezione del campione di controllo di cui all’ del presente regolamento si applica il disposto dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. 2.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente seleziona i beneficiari da sottoporre a controllo a norma dell’, tra i beneficiari che compongono il campione già selezionato in applicazione dell’ e ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti. 3.   In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell’1 % tra tutti i beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell’, lettera a), punti da i) a v), e dell’, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme suddetti.
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