Art. 23
Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni
In vigore dal 7 dic 2006
Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni
Fatto salvo il disposto dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un’inadempienza, si applica una riduzione all’importo complessivo del sostegno, di cui all’, lettera a), punti da i) a v), e all’, lettera b), punti iv) e v), del medesimo regolamento che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento.
Se l’inadempienza è dovuta a negligenza del beneficiario, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Se l’inadempienza è intenzionale, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 796/2004.
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