Art. 25

Campo di applicazione

In vigore dal 7 dic 2006
Campo di applicazione Il presente titolo si applica: a) alle misure di sostegno di cui agli del regolamento (CE) n. 1698/2005; b) alle misure di sostegno di cui all’, lettera a), punto vi), e all’, lettera b), punti vi) e vii), nonché all’articolo 39, paragrafo 5, e all’, lettera b), punti i) e iii), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto; c) al sostegno concesso a norma dell’articolo 63, lettere a) e b), del medesimo regolamento, per operazioni corrispondenti a misure di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
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Campo di applicazione (Art. 25 Regolamento (UE) 2006/1975) — Testo vigente | Portale Normativo