Art. 10

Concessione della restituzione

In vigore dal 24 nov 2006
Concessione della restituzione 1.   Il pagamento della restituzione è effettuato dallo Stato membro in cui la dichiarazione di entrata in magazzino è stata accettata conformemente all', paragrafo 1. 2.   Una volta che i quantitativi corrispondenti a una dichiarazione di entrata in magazzino sono stati esportati, l'operatore ha diritto al pagamento della relativa restituzione, a condizione che siano stati rispettati gli altri requisiti della normativa comunitaria relativa alle esportazioni con restituzione, e in particolare quelli stabiliti all' del regolamento (CEE) n. 1964/82, all'articolo 21 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 800/1999. Qualora l'operatore si sia avvalso delle disposizioni previste all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 800/1999, prima di svincolare la cauzione corrispondente l'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni accerta in particolare che siano state rispettate le disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 1964/82. 3.   Qualora l'operatore non rispetti uno o più termini di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, all', paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, la restituzione applicabile per l'esportazione in causa, salvo in caso di forza maggiore, è rettificata come segue: a) la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %; b) l'importo risultante è inoltre ridotto: i) del 2 % per ciascun giorno di superamento dei termini di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999; ii) del 5 % per ciascun giorno di superamento del termine di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. Se i documenti di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto, l'importo della restituzione, se del caso quale risultante dall'applicazione del primo comma, è diminuito di un importo pari al 15 % della restituzione che sarebbe stata versata se tutti i termini fossero stati rispettati. Si applica mutatis mutandis l'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 800/1999.
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