Art. 4
Entrata in magazzino
In vigore dal 24 nov 2006
Entrata in magazzino
1. L'operatore in possesso dell'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, presenta all'autorità doganale una dichiarazione di entrata in magazzino con la quale manifesta la propria volontà di sottoporre un quantitativo di carni disossate di bovini maschi adulti, fresche o refrigerate, al regime di deposito doganale in attesa della loro esportazione. Questa dichiarazione può essere presentata esclusivamente nello Stato membro in cui è stata realizzata l'operazione di disossamento.
La dichiarazione comporta in particolare la designazione dei prodotti secondo il codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione delle carni da sottoporre a tale regime, il loro peso netto nonché tutti i dati necessari ai fini dell'identificazione precisa delle carni e dei siti in cui saranno immagazzinate fino al momento dell'esportazione.
Essa è accompagnata dall'attestato o dagli attestati «carni disossate» e dall'esemplare n. 1 del titolo di esportazione in corso di validità che, in deroga all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, è presentato all'autorità doganale contestualmente alla dichiarazione stessa.
2. Per ciascuna operazione di disossamento possono essere accettate al massimo due dichiarazioni di entrata in magazzino sotto controllo doganale. Una dichiarazione di entrata in magazzino può riferirsi al massimo a due attestati «carni disossate».
3. La data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino, il numero dell'attestato o degli attestati «carni disossate» che accompagnano le carni disossate di bovini maschi adulti al momento dell'entrata nel regime di deposito doganale nonché un legame con il numero di cartoni per tipo di taglio, l'identificazione e il peso delle suddette carni sono riportati sulla dichiarazione di entrata in magazzino.
Le informazioni di cui al primo comma sono riportate in modo tale che possa essere facilmente stabilito il collegamento fra le diverse carni entrate in magazzinaggio e gli attestati corrispondenti.
La data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino, il peso delle carni e il numero della dichiarazione di entrata in magazzino sono immediatamente riportati nelle caselle 10 e 11 dell'attestato «carni disossate».
4. Le dichiarazioni di entrata in magazzino accettate sono trasmesse per via amministrativa all'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione. Lo stesso vale per gli attestati «carni disossate» per i quali tutti i quantitativi disponibili sono stati imputati.
5. Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità doganale, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'operatore.
6. In deroga all'articolo 31, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione, l'obbligo di esportare è considerato adempiuto e il diritto all'esportazione conferito dal titolo è considerato utilizzato il giorno dell'accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino. L'esigenza principale si considera soddisfatta se viene fornita la prova che la dichiarazione di entrata in magazzino è stata accettata. Per la fornitura della prova si applicano, se del caso mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 33 e 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000.
7. La data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino determina la natura, la quantità e le caratteristiche dei prodotti ammessi al pagamento della restituzione conformemente all'.
8. Le carni disossate di bovini maschi adulti per le quali è stata accettata una dichiarazione di entrata in magazzino sono oggetto di un controllo materiale riguardante almeno un campione rappresentativo del 5 % delle dichiarazioni di entrata in magazzino accettate.
L' del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (9) nonché l', paragrafo 2, gli , l', paragrafi 1 e 2, l', primo comma e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione (10) si applicano mutatis mutandis.
In deroga al primo comma, il controllo materiale può vertere su una percentuale minore di dichiarazioni di entrata in magazzino accettate, comunque non inferiore al 2 %, se l'autorità doganale fa ricorso all'analisi del rischio tenendo conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1741:oj#art-4