Art. 12
Sanzioni
In vigore dal 24 nov 2006
Sanzioni
Se l'autorità doganale constata una discrepanza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati, l'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, è sospesa per un periodo stabilito dallo Stato membro, che non può essere inferiore a tre mesi a decorrere dalla data della constatazione. Durante il periodo di sospensione, l'operatore non è autorizzato a introdurre carni disossate di bovini maschi adulti in un deposito doganale ai sensi del presente regolamento.
L'autorizzazione non è sospesa se la differenza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati è causata da forza maggiore.
L'autorizzazione non è neppure sospesa quando i quantitativi mancanti o non registrati nella base dati non superano l'1 % in peso del quantitativo totale dei prodotti selezionati per il controllo e sono la conseguenza di omissioni o di semplici errori amministrativi, a condizione che siano adottate misure correttive intese ad evitare la ripetizione degli stessi errori.
In caso di recidiva, l'autorità doganale può revocare definitivamente l'autorizzazione.
Storico versioni
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