Art. 11

Controllo del magazzinaggio

In vigore dal 24 nov 2006
Controllo del magazzinaggio 1.   Ogni anno civile l'autorità doganale esegue almeno due controlli senza preavviso concernenti il funzionamento ed il contenuto della base dati. I controlli riguardano complessivamente almeno il 5 % dei quantitativi totali di prodotti che, secondo la base dati, si trovano in giacenza alla data d'inizio del controllo. Essi vertono su carni selezionate nel luogo di magazzinaggio che devono essere rintracciate nella base dati e, inversamente, su carni registrate nella base dati che devono essere localizzate nel luogo di magazzinaggio. Per ciascun controllo viene redatta una relazione. 2.   L'autorità doganale informa l'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione in merito a: a) ciascuna autorizzazione concessa, sospesa o ritirata; b) ciascun controllo effettuato. Qualora si presuma un rischio di irregolarità, gli organismi responsabili del pagamento delle restituzioni possono chiedere all'autorità doganale di svolgere un controllo.
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