Art. 9
Formalità all'esportazione
In vigore dal 24 nov 2006
Formalità all'esportazione
1. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali all'esportazione di carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale ai sensi del presente regolamento, il numero della/delle dichiarazione/i di entrata in magazzino nonché i quantitativi esportati corrispondenti a ciascuna dichiarazione sono riportati sotto il controllo dell'autorità doganale sulla/sulle dichiarazione/i di esportazione di cui all' del regolamento (CE) n. 800/1999.
2. La dichiarazione di esportazione deve essere presentata al più tardi l'ultimo giorno del termine di cui all', paragrafo 1.
3. Dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, la copia di ciascuna dichiarazione di esportazione è trasmessa per via amministrativa all'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione.
Storico versioni
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