Art. 7

Durata del magazzinaggio

In vigore dal 24 nov 2006
Durata del magazzinaggio 1.   Le carni disossate di bovini maschi adulti possono restare in regime di deposito doganale per un termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino di cui all', paragrafo 1. 2.   Quando l'operatore non rispetta il termine di cui al paragrafo 1, o ritira dal controllo una parte dei prodotti posti in deposito doganale, l'obbligo di esportare non risulta soddisfatto per il quantitativo interessato. L'autorità doganale che ha accettato la dichiarazione di entrata in magazzino di cui all', paragrafo 1, o l'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione di cui all', paragrafo 3, ne informa immediatamente l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione. L'autorità doganale o l'organismo responsabile comunica in particolare, con i mezzi più appropriati, il quantitativo e la natura dei prodotti di cui trattasi, il numero del titolo e la data della relativa imputazione. 3.   In caso di mancato rispetto dell'obbligo di esportare, l'autorità che ha rilasciato il certificato applica mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1291/2000.
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Durata del magazzinaggio (Art. 7 Regolamento (UE) 2006/1741) — Testo vigente | Portale Normativo