Art. 6
Aggiornamento della base dati
In vigore dal 24 nov 2006
Aggiornamento della base dati
1. La base dati viene aggiornata indicando i prodotti come entrati o usciti, al più tardi il giorno di presentazione:
a)
della dichiarazione di entrata in magazzino di cui all', paragrafo 1;
b)
della dichiarazione di esportazione prevista all' del regolamento (CE) n. 800/1999.
2. L'accettazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 è subordinata alla constatazione da parte dell'autorità doganale che nella base dati l'operazione per cui è effettuata la dichiarazione è iscritta alla voce «entrata» o «uscita».
Tuttavia, l'autorità doganale può accettare le dichiarazioni menzionate al paragrafo 1 prima di procedere alla constatazione di cui al primo comma. In tal caso, l'operatore deve confermare all'autorità in questione che la corrispondente iscrizione nella base dati è stata realizzata. L'autorità doganale può in tal modo differire e raggruppare le constatazioni, che devono comunque essere realizzate almeno una volta ogni due mesi civili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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