Art. 8

Manipolazioni durante il magazzinaggio

In vigore dal 24 nov 2006
Manipolazioni durante il magazzinaggio 1.   Nel corso del periodo di magazzinaggio di cui all', le carni disossate di bovini maschi adulti possono essere oggetto, alle condizioni fissate dall'autorità doganale, di un cambiamento di etichette, di un congelamento e, se necessario, di un reimballaggio, a condizione che: a) l'imballaggio individuale di ciascun pezzo di carne non sia né alterato né modificato; b) il legame con l'etichetta iniziale sia conservato e non venga compromessa la tracciabilità delle carni di cui all'. Quando vengono effettuate le manipolazioni di cui al primo comma, esse sono registrate nella base dati e viene stabilito un legame chiaro con la dichiarazione di entrata in magazzino e con l'attestato o gli attestati «carni disossate» corrispondenti. 2.   La restituzione relativa ai prodotti oggetto delle manipolazioni di cui al paragrafo 1 è determinata in base alla quantità, alla natura e alle caratteristiche delle carni alla data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino, secondo quanto disposto all', paragrafo 3. Le perdite di massa eventualmente verificatesi durante la permanenza in deposito doganale non sono contabilizzate ai fini del calcolo della restituzione qualora dipendano esclusivamente da un calo naturale del peso dei prodotti. I danni subiti dai prodotti non sono considerati come calo naturale della massa.
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