Art. 5

Tracciabilità delle carni

In vigore dal 24 nov 2006
Tracciabilità delle carni La base dati deve: a) permettere la tracciabilità amministrativa delle carni sottoposte al regime per tutta la durata del magazzinaggio; b) fornire un inventario, attualizzato in tempo reale, dei quantitativi di carni immagazzinati; questo inventario deve essere disponibile per ciascuno dei criteri di cui al terzo comma. La tracciabilità di cui al primo comma, lettera a), è basata su un'identificazione unica di tutte le carni ottenute con la stessa operazione di disossamento, effettuata prima che i prodotti vengano sottoposti al regime di deposito doganale. L'identificazione unica di cui al secondo comma comporta: a) un numero unico; b) la data di fabbricazione; c) il numero dell'attestato «carni disossate»; d) il numero di cartoni per tipo di tagli ottenuti, con un'indicazione del peso netto constatato all'entrata nel regime di deposito doganale.
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