Art. 3

Ammissione al regime di deposito doganale

In vigore dal 24 nov 2006
Ammissione al regime di deposito doganale 1.   L'ammissione di carni disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale è soggetta a un'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità doganale responsabile della gestione e del controllo del regime in questione. 2.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente agli operatori che s'impegnano per iscritto a tenere una base dati elettronica dei prodotti da sottoporre al regime di deposito doganale (di seguito «la base dati») e a garantire che il magazzinaggio sarà realizzato unicamente nello Stato membro nel quale è stata concessa l'autorizzazione e nei luoghi cui essa fa riferimento. Se i prodotti sono immagazzinati in più luoghi, l'autorizzazione può essere concessa per una base dati per luogo di magazzinaggio. Qualora il magazzinaggio venga effettuato, in tutto o in parte, da un terzo che agisce per conto dell'operatore, la base dati può essere tenuta da tale persona, sotto la responsabilità dell'operatore che resta il garante della sua esattezza. L'autorità doganale verifica l'esistenza ed esamina il funzionamento della base dati, a cui essa deve avere un accesso diretto senza notifica preventiva. Le modalità di accesso alla base dati sono precisate nell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
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