Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 nov 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«carni disossate di bovini maschi adulti»: i prodotti di cui ai codici 0201 30 00 9100 e 0201 30 00 9120 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (7);
b)
«regime di deposito doganale»: il regime definito all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8);
c)
«operatore»: l'esportatore quale definito all', paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 800/1999;
d)
«operazione di disossamento»: la produzione di carni disossate di una singola giornata o parte di giornata;
e)
«attestato “carni disossate”»: l'attestato di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1964/82.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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