Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 nov 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «carni disossate di bovini maschi adulti»: i prodotti di cui ai codici 0201 30 00 9100 e 0201 30 00 9120 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (7); b) «regime di deposito doganale»: il regime definito all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8); c) «operatore»: l'esportatore quale definito all', paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 800/1999; d) «operazione di disossamento»: la produzione di carni disossate di una singola giornata o parte di giornata; e) «attestato “carni disossate”»: l'attestato di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1964/82.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1741) — Testo vigente | Portale Normativo