Art. 13
Comunicazione alla Commissione
In vigore dal 24 nov 2006
Comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione conformemente al presente regolamento, ripartendo tali quantitativi in base al codice a 12 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87.
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di entrata in magazzino.
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