Art. 20

(Articolo 29, paragrafo 2, articolo 44, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, articolo 44, paragrafo 2, e , paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 2004/39/CE) Deroghe riguardanti le operazioni di dimensioni elevate Un ordine è considerato di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni di mercato se è di volume pari o superiore al volume minimo degli ordini specificato nella tabella 2 dell’allegato II. Al fine di determinare se un ordine sia di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni di mercato, tutte le azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato sono classificate in funzione del relativo controvalore medio giornaliero degli scambi, calcolato conformemente alla procedura di cui all’.
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(Articolo 29, paragrafo 2, articolo 44, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 2004/39/CE) (Art. 20 Regolamento (UE) 2006/1287) — Testo vigente | Portale Normativo