Art. 22

(Articolo 27 della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
( della direttiva 2004/39/CE) Determinazione delle azioni liquide 1.   Le azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato sono considerate come aventi un mercato liquido se sono oggetto di negoziazioni giornaliere, con un flottante non inferiore a 500 milioni di EUR, e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) il numero medio giornaliero di operazioni per l’azione in questione non è inferiore a 500; b) il controvalore medio giornaliero degli scambi per l’azione in questione non è inferiore a 2 milioni di EUR. Tuttavia, in relazione ad azioni per le quali è il mercato più pertinente, uno Stato membro può specificare mediante una comunicazione che entrambe queste condizioni devono essere soddisfatte. Tale comunicazione deve essere pubblicata. 2.   Uno Stato membro può precisare il numero minimo di azioni liquide per quello Stato membro. Il numero minimo non può essere superiore a 5. Tale precisazione deve essere pubblicata. 3.   Qualora, in applicazione del paragrafo 1, uno Stato membro sia il mercato più pertinente per un numero di azioni liquide inferiore al numero minimo precisato conformemente al paragrafo 2, l’autorità competente per quello Stato membro può designare una o più azioni liquide ulteriori, a condizione che il numero complessivo di azioni che saranno considerate come azioni liquide per le quali lo Stato membro in questione è il mercato più pertinente non superi il numero minimo precisato da quello Stato membro. L’autorità competente designa le azioni liquide ulteriori, in ordine progressivo decrescente sulla base del controvalore medio giornaliero degli scambi, tra le azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e oggetto di negoziazioni giornaliere per le quali è l’autorità competente pertinente. 4.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, il calcolo del flottante di un’azione non comprende le partecipazioni superiori al 5 % dei diritti di voto totali dell’emittente, salvo qualora tali partecipazioni siano detenute da un organismo di investimento collettivo o da un fondo pensione. I diritti di voto sono calcolati sulla base di tutte le azioni alle quali sono connessi diritti di voto, anche se l’esercizio di tali diritti è sospeso. 5.   Le azioni non sono considerate come aventi un mercato liquido ai fini dell’ della direttiva 2004/39/CE nel corso delle sei settimane successive alla loro prima ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, se la stima della capitalizzazione di mercato complessiva per tali azioni, effettuata conformemente all’, paragrafo 3, all’inizio del primo giorno di negoziazione dopo detta ammissione, è inferiore a 500 milioni di EUR. 6.   Ciascuna autorità competente assicura la tenuta e la pubblicazione di un elenco di tutte le azioni liquide per le quali è l’autorità competente pertinente. Essa garantisce che l’elenco sia aggiornato, provvedendo alla sua revisione almeno una volta all’anno. L’elenco è messo a disposizione del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. L’elenco si considera pubblicato quando è pubblicato dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, in conformità dell’, paragrafo 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1287:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo