Art. 34

(Articoli 27, 28, 29, 30, 44 e 45 della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
( della direttiva 2004/39/CE) Pubblicazione ed effetto dei risultati dei calcoli e delle stime richiesti 1.   Il primo giorno di negoziazione del mese di marzo di ogni anno, per ciascuna azione per la quale è l’autorità competente pertinente, ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato alla fine dell’anno civile precedente, ciascuna autorità competente provvede alla pubblicazione delle informazioni seguenti: a) il controvalore medio giornaliero degli scambi e il numero medio giornaliero di operazioni, calcolati conformemente all’, paragrafi 1 e 2; b) il flottante e il valore medio degli ordini eseguiti, qualora debbano essere calcolati conformemente all’, paragrafi 1 e 2. Il presente paragrafo non si applica alle azioni alle quali si applica l’, paragrafo 1, secondo comma. 2.   I risultati delle stime e dei calcoli richiesti ai sensi dell’, paragrafi 3, 4 o 5, sono pubblicati quanto prima, successivamente al completamento del calcolo o della stima. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 si considerano pubblicate quando sono pubblicate dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, in conformità del paragrafo 5. 4.   Ai fini del presente regolamento: a) la classificazione basata sulla pubblicazione di cui al paragrafo 1 si applica per il periodo di 12 mesi che va dal 1o aprile successivo alla pubblicazione al 31 marzo seguente; b) la classificazione basata sulle stime di cui all’, paragrafo 3, si applica dalla prima ammissione alla negoziazione considerata fino al termine del periodo di sei settimane di cui all’, paragrafo 5; c) la classificazione basata sui calcoli specificati all’, paragrafo 4, si applica dal termine del periodo di sei settimane di cui all’, paragrafo 5, fino al: i) 31 marzo dell’anno seguente, se la fine del periodo di sei settimane cade tra il 15 gennaio e il 31 marzo (inclusi, in entrambi i casi) di un dato anno; ii) 31 marzo successivo alla fine del periodo, negli altri casi. Tuttavia, la classificazione basata sui valori ricalcolati di cui all’, paragrafo 5, si applica dalla data della pubblicazione e, salvo qualora tali valori siano ricalcolati ulteriormente ai sensi dell’, paragrafo 5, fino al 31 marzo seguente. 5.   Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, sulla base dei dati comunicatigli dalle autorità competenti o per loro conto, pubblica sul suo sito web elenchi consolidati e regolarmente aggiornati nei quali figurino: a) tutti gli internalizzatori sistematici per un’azione ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato; b) tutte le azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, specificando: i) il controvalore medio giornaliero degli scambi, il numero medio giornaliero di operazioni e, per le azioni che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, (a seconda dei casi) lettere a) o b), il flottante; ii) nel caso di un’azione liquida, il valore medio degli ordini eseguiti e le dimensioni normali del mercato per quell’azione; iii) nel caso di un’azione liquida designata come azione liquida ulteriore ai sensi dell’, paragrafo 3, il nome dell’autorità competente che l’ha designata in quanto tale; e iv) l’autorità competente pertinente. 6.   Ciascuna autorità competente provvede affinché la prima pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), avvenga il primo giorno di negoziazione del luglio 2007, per il periodo di riferimento che va dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007. In deroga al paragrafo 4, la classificazione basata su tale pubblicazione si applica per il periodo di 5 mesi che va dal 1o novembre 2007 al 31 marzo 2008.
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