Art. 32
(Articolo 22, paragrafo 2, e articoli 27, 28, 29, 30, 44 e 45 della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 2, e della direttiva 2004/39/CE)
Procedure per rendere pubbliche le informazioni
Le procedure adottate, ai fini degli , per rendere pubbliche le informazioni soddisfano le condizioni seguenti:
a)
includono tutte le misure ragionevoli atte a garantire che le informazioni da pubblicare siano affidabili, verificate continuamente per individuare eventuali errori, e corrette non appena gli errori vengano scoperti;
b)
agevolano il consolidamento dei dati con dati simili provenienti da altre fonti;
c)
mettono le informazioni a disposizione del pubblico a condizioni commerciali non discriminatorie e a un costo ragionevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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