Art. 27

(Articoli 28, 30 e 45 della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
( della direttiva 2004/39/CE) Obblighi di trasparenza post-negoziazione 1.   Le imprese di investimento, i mercati regolamentati, nonché le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione rendono pubbliche, per le operazioni relative alle azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati che hanno concluso o, nel caso dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione, che sono state concluse nell’ambito dei loro sistemi, le informazioni seguenti: a) le informazioni dettagliate di cui ai punti 2, 3, 6, 16, 17, 18 e 21 della tabella 1 dell’allegato I; b) l’indicazione, se pertinente, del fatto che lo scambio di azioni è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato; c) l’indicazione, se pertinente, del fatto che si tratta di un’operazione concordata; d) qualsiasi eventuale modifica, se pertinente, delle informazioni precedentemente divulgate. Tali informazioni sono pubblicate o con riferimento a ciascuna operazione, o in forma aggregata, riportando il volume ed il prezzo di tutte le operazioni relative alla stessa azione eseguite allo stesso prezzo, nello stesso momento. 2.   A titolo di deroga, un internalizzatore sistematico è autorizzato ad utilizzare l’acronimo «SI» (systematic internaliser) anziché l’indicazione della sede di cui al paragrafo 1, lettera a), in relazione ad un’operazione su un’azione, eseguita in quanto internalizzatore sistematico per quell’azione. L’internalizzatore sistematico può esercitare tale diritto solo fintantoché metta a disposizione del pubblico i dati aggregati trimestrali relativi alle operazioni eseguite in veste di internalizzatore sistematico per quell’azione, per quanto riguarda l’ultimo trimestre civile, o parte di trimestre civile, durante il quale l’impresa ha operato in veste di internalizzatore sistematico per quell’azione. Tali dati sono messi a disposizione al più tardi un mese dopo la fine di ciascun trimestre civile. L’internalizzatore sistematico può inoltre esercitare tale diritto durante il periodo compreso tra la data indicata all’, paragrafo 2, o, se posteriore, la data in cui l’impresa diventa un internalizzatore sistematico per quell’azione, e la data in cui i dati aggregati trimestrali per un’azione devono essere pubblicati per la prima volta. 3.   I dati aggregati trimestrali di cui al paragrafo 2, secondo comma, contengono le informazioni seguenti relative all’azione per ciascun giorno di negoziazione del trimestre civile considerato: a) il prezzo più elevato; b) il prezzo più basso; c) il prezzo medio; d) il numero complessivo di azioni negoziate; e) il numero complessivo di operazioni; f) le altre informazioni che l’internalizzatore sistematico decida di mettere a disposizione. 4.   Quando un’operazione è eseguita al di fuori delle regole di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, a pubblicare le informazioni provvede, previo accordo tra le parti, una delle seguenti imprese di investimento: a) l’impresa di investimento che vende l’azione di cui trattasi; b) l’impresa di investimento che agisce o organizza l’operazione per conto del venditore; c) l’impresa di investimento che agisce o organizza l’operazione per conto dell’acquirente; d) l’impresa di investimento che acquista l’azione di cui trattasi. In mancanza di tale accordo, le informazioni sono pubblicate dall’impresa di investimento determinata, secondo la prima fattispecie che si applichi al caso in questione, procedendo nell’ordine dalla lettera a) alla lettera d). Le parti prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l’operazione sia resa pubblica come un’operazione unica. A tale proposito, due operazioni esattamente compensate, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l’interposizione di una stessa controparte, sono considerate come un’operazione unica.
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