Art. 26

(Articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2004/39/CE) Ordini al dettaglio Ai fini dell’, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2004/39/CE, si ritiene che un ordine sia di dimensioni maggiori di quelle abitualmente considerate da un investitore al dettaglio se supera i 7 500 EUR.
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(Articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2004/39/CE) (Art. 26 Regolamento (UE) 2006/1287) — Testo vigente | Portale Normativo