Art. 26
(Articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2004/39/CE)
Ordini al dettaglio
Ai fini dell’, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2004/39/CE, si ritiene che un ordine sia di dimensioni maggiori di quelle abitualmente considerate da un investitore al dettaglio se supera i 7 500 EUR.
Storico versioni
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