Art. 24

(Articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE)

In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE) Quotazioni che riflettono le condizioni prevalenti di mercato Un internalizzatore sistematico mantiene per ciascuna azione liquida per la quale è un internalizzatore sistematico: a) una o più quotazioni prossime, in termini di prezzo, a quotazioni comparabili per la stessa azione su altre sedi di negoziazione; b) una registrazione dei prezzi quotati, che conserva per un periodo di 12 mesi o per un periodo più lungo, se lo ritenga opportuno. L’obbligo di cui alla lettera b) lascia impregiudicato l’obbligo di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, che prescrive che le imprese di investimento tengano a disposizione dell’autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni che hanno concluso.
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