Art. 25
(Articolo 27, paragrafo 3, quinto comma, e articolo 27, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, quinto comma, e , paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE)
Esecuzione degli ordini da parte degli internalizzatori sistematici
1. Ai fini dell’, paragrafo 3, quinto comma, della direttiva 2004/39/CE, l’esecuzione in vari titoli è considerata facente parte di una sola operazione se questa è un’operazione di portafoglio riguardante dieci o più titoli.
Ai fini della stessa disposizione, un ordine soggetto a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato è qualsiasi ordine che non sia né un ordine relativo all’esecuzione di un’operazione su azioni al prezzo di mercato prevalente, né un ordine con limite di prezzo.
2. Ai fini dell’, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, si considera che il numero o il volume degli ordini supera notevolmente la norma se un internalizzatore sistematico non può dare esecuzione a tali ordini senza esporsi ad un rischio eccessivo.
Al fine di individuare il numero e il volume degli ordini ai quali non può dare esecuzione senza esporsi ad un rischio eccessivo, un internalizzatore sistematico mantiene ed applica, nel quadro della sua politica di gestione del rischio di cui all’ della direttiva 2006/73/CE della Commissione (6) una politica non discriminatoria che tenga conto del volume delle operazioni, del capitale di cui l’impresa dispone a copertura dei rischi legati a quel tipo di operazioni e delle condizioni prevalenti sul mercato nel quale opera l’impresa.
3. Qualora, in conformità dell’, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, un’impresa di investimento limiti il numero o il volume degli ordini ai quali si impegna a dare esecuzione, essa stabilisce per iscritto e mette a disposizione dei clienti e potenziali clienti le misure volte a garantire che tale limitazione non determini un trattamento discriminatorio dei clienti.
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